La legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art 3, dice: «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà». Etnia, nazionalità, razza o religione. E il sesso? La proposta di legge contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere avrebbe introdotto, non fosse stata bocciata dal Parlamento che ha votato la pregiudiziale di costituzionalità, la cosiddetta «aggravante omofobica». L’Italia ha perso un’occasione.

@Eva. Adesso sono convinto. La prossima assaggiamo la triplo malto.

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